Art. 2.
(Conto personale di cittadinanza).

      1. Tutti i valori emessi dalla Banca d'Italia appartengono al popolo italiano.
      2. Presso la Banca d'Italia è attivato un conto personale per ogni cittadino italiano, denominato «conto di cittadinanza».
      3. L'accensione del conto di cittadinanza avviene automaticamente entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge per tutti i cittadini italiani e, successivamente a tale data, entro tre mesi dalla nascita del cittadino o dal giorno in cui la persona diventa cittadino italiano.
      4. Sul conto di cittadinanza non sono permesse operazioni se non quelle previste dalla presente legge.
      5. Per il proprio conto di cittadinanza il singolo cittadino maggiorenne, o il tutore legale del cittadino maggiorenne incapace, può indicare un singolo conto corrente di riferimento presso un'istituzione bancaria.